Fondazione Enea Tech e Biomedical.
Fondi Pubblici stanziati dal i Ministero delle Imprese e Made in Italy
Generico in ambito biomedico
200mln€
35mln€ per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
49mln€ per il 2024;
56mln€ per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035.
Gli interventi previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera b), si rivolgono alla promozione di attività di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica nel settore biomedico, realizzata attraverso:
a) il finanziamento di iniziative proposte da imprese di qualunque dimensione, anche in collaborazione con strutture di ricerca, per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo che prevedono attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nel
settore biomedico, finalizzate alla realizzazione di farmaci, vaccini, prodotti per la diagnostica, dispositivi medicali di cui all’articolo 42, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020 e all’articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché nuovi servizi e processi per il settore biomedico ovvero finalizzate al notevole miglioramento di quelli esistenti.
Gli interventi sopra menzionati sono realizzati ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 25 del
regolamento di esenzione o delle altre disposizioni del predetto regolamento, ovvero degli altri vigenti orientamenti della Commissione europea e disposizioni eventualmente applicabili in relazione alla procedura attivata e possono prevedere diverse forme di aiuto, anche in combinazione tra di loro;
b) il ricorso agli strumenti della domanda pubblica di innovazione, inclusi i partenariati per l’innovazione di cui all’articolo 65 del codice dei contratti pubblici, l’acquisto di servizi di ricerca e sviluppo e gli appalti pubblici pre-commerciali, ai sensi dell’articolo 158 del medesimo codice ovvero l’acquisto realizzati attraverso appalti pubblici per soluzioni innovative (“Public Procurement of Innovative Solutions –PPI”).
Gli interventi previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera b), si rivolgono alla promozione di attività di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica nel settore biomedico, realizzata attraverso:
-il finanziamento di iniziative proposte da imprese di qualunque dimensione, anche in collaborazione con strutture di ricerca, per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo che prevedono attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nel settore biomedico, finalizzate alla realizzazione di farmaci, vaccini, prodotti per la diagnostica, dispositivi medicali di cui all’articolo 42, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020 e all’articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché nuovi servizi e processi per il settore biomedico ovvero finalizzate al notevole miglioramento di quelli esistenti. Gli interventi sopra menzionati sono realizzati ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 25 del regolamento di esenzione o delle altre disposizioni del predetto regolamento, ovvero degli altri vigenti orientamenti della Commissione europea e disposizioni eventualmente applicabili in relazione alla procedura attivata e possono prevedere diverse forme di aiuto, anche in combinazione tra di loro;
-il ricorso agli strumenti della domanda pubblica di innovazione, inclusi i partenariati per l’innovazione di cui all’articolo 65 del codice dei contratti pubblici, l’acquisto diservizi di ricerca e sviluppo e gli appalti pubblici pre-commerciali, ai sensi dell’articolo 158 del medesimo codice ovvero l’acquisto realizzati attraverso appalti
pubblici per soluzioni innovative (“Public Procurement of Innovative Solutions –PPI”).
TESTATA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI MILANO Num. R. G. 4478/2023 Num. Reg. Stampa 49
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